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Coronavirus e misure di sicurezza: tra vaccinazioni e riaperture

Coronavirus e misure di sicurezza: tra vaccinazioni e riaperture

La pandemia da Nuovo Coronavirus ha colpito duramente l’Italia e gran parte dei Paesi a livello mondiale, rendendo necessarie straordinarie misure di emergenza sanitaria. Nella mappa interattiva della Protezione Civile è possibile monitorare in tempo reale la situazione del contagio su tutto il territorio nazionale.

Dopo le misure più stringenti di lockdown della “Fase 1” per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 è iniziata la cosiddetta “Fase 2” che ci ha accompagnato durante i mesi estivi del 2020, seguita dalla “seconda ondata” che durante il periodo autunnale ha portato a ulteriori restrizioni e misure di sicurezza valide per tutto il territorio nazionale, prorogate per il periodo invernale e primaverile del 2021.

In questo speciale approfondimento, che verrà aggiornato in caso di necessità, troverete maggiori informazioni sulle misure governative e su come comportarsi durante il 2021, con la suddivisione del Paese in zone e le graduali riaperture del periodo primaverile ed estivo.

Vaccinazioni, riaperture e suddivisione in zone

La grande novità del 2021 è data dall’inizio della campagna vaccinale, che durerà molti mesi, ma costituirà un importante strumento per superare l’emergenza sanitaria. Il piano strategico nazionale può essere consultato nell’apposito portale del Ministero della Salute; a questo link è invece possibile seguire l’andamento delle vaccinazioni, suddivise per Regioni.

Nel frattempo, continuano a valere i principi fondamentali che dovranno guidare la nostra socialità: tutti coloro che presentano i sintomi del contagio e una temperatura corporea maggiore di 37,5°C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. Inoltre rimane valido il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, con l’eccezione della propria abitazione. Dal 28 giugno cade l’obbligo di indossarla all’aperto, nelle regioni in zona bianca; va comunque sempre portata con sè, in modo da indossarla in caso di assembramenti o qualora fosse impossibile garantire la distanza interpersonale.

Dopo Decreto Legge del 22 aprile 2021 “Decreto Riaperture” proroga la suddivisione del Paese in zone, in cui le Regioni possono entrare oppure uscire a seconda dell’andamento dei contagi, sulla base dello specifico documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. Alcune misure sono valide per tutto il territorio nazionale, altre sono diverse a seconda delle zone; sarà il Ministero della Salute a sancire l’uscita o l’ingresso, con le rispettive misure da adottare.

Il Decreto del 22 luglio 2021 proroga invece l’emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021 e introduce le nuove modalità di utilizzo della certificazione verde “Green Pass”. In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, tenendo conto del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Misure relative agli spostamenti

Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o rossa, fatto salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso residenza, domicilio o abitazione. Sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Certificazioni verdiGreen Pass

Le “certificazioni verdi Covid-19” o “Green Pass” comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

A partire dal 6 agosto, sarà possibile svolgere alcune attività soltanto se si è in possesso di Green Pass o di tampone con risultato negativo effettuato entro 48 ore:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • Sagre e fiere, convegni e congressi
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Concorsi pubblici

A partire dal 1° settembre sarà inoltre obbligatorio l’uso del green pass per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza.


Spettacoli aperti al pubblico

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Competizioni ed eventi sportivi

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Scuola e Università

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Sarà obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il Green Pass.

Trasporti

A decorrere dal primo settembre si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. Sarà obbligatorio il Green Pass per viaggiare su navi e traghetti interregionali (ad esclusione dello Stretto di Messina), sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni. Obbligo anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. Il Green Pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali.

Zona bianca: gravità bassa

La zona bianca può scattare solo per quelle Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, oppure un tasso di occupazione dei posti letto in area medica inferiore al 15%, o dei posti letti in terapia intensiva inferiore al 10%.

In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. 

Zona gialla: gravità moderata

Le Regioni passano dalla zona bianca alla zona gialla quando si supera il 10% dei posti letto occupati da malati di COVID-19 nei reparti di terapia intensiva, e il 15% dei posti nei reparti ordinari oltre al superamento della soglia di 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti.

Oltre alle misure sopra descritte, la zona gialla è caratterizzata dalla seguenti restrizioni

  • Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
  • Strade e piazze dei centri urbani possono essere chiuse al pubblico dopo le ore 21:00, per evitare situazioni di assembramento; l‘accesso a parchi, ville o giardini pubblici è sempre condizionato al rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale.
  • I musei possono riaprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato.  Il sabato e nei giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia prenotato con almeno un giorno di anticipo.

Negozi e locali commerciali

I locali commerciali possono rimanere aperti, a patto di rispettare gli specifici protocolli di sicurezza ed evitando di far rimanere i clienti all’interno più del tempo necessario all’acquisto. Le principali limitazioni riguardano bar, ristoranti e attività di ristorazione:

  • Il servizio ai tavoli consentito per un massimo di quattro persone, a meno che siano conviventi;
  • Permesso l’asporto e la consegna a domicilio, con divieto di consumazione sul posto;
  • Obbligo di ingressi dilazionati e di esposizione di un cartello con numero massimo di persone ammesse;
  • Alberghi e altre strutture ricettive potranno continuare i servizi di ristorazione, soltanto per i loro clienti;
  • Restano aperti gli autogrill e gli esercizi che forniscono alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Zona arancione: gravità elevata

Il passaggio da zona gialla ad arancione sarà deciso quando si verifica un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e si supera il 20% di occupazione dei posti in terapia intensiva e il 30% nei reparti ordinari.

Per le regioni che rientrano nella zona arancione, caratterizzata dal livello medio di gravità sulla base dello “scenario di rischio di tipo 3” elaborato dall’ISS, si attivano le seguenti restrizioni aggiuntive:

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo per motivi di lavoro, salute o necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari allo svolgimento della didattica in presenza, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute o necessità, oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
  • Chiusura di musei, biblioteche e altri istituti di cultura, gli archivi, i parchi archeologici e i complessi monumentali;
  • Sospese le attività dei servizi di bar e ristorazione. Resta consentita la consegna a domicilio e l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Zona rossa: gravità massima

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è superiore al 40% e in terapia intensiva è superiore 30%.

Per le regioni che rientrano nella zona rossa, caratterizzata dal livello più alto di gravità sulla base dello “scenario di rischio di tipo 4” elaborato dall’ISS, si attivano le seguenti restrizioni aggiuntive:

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, e ogni spostamento all’interno dei territori, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari allo svolgimento della didattica in presenza, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Non sono consentiti gli spostamenti giornalieri verso abitazioni private nei limiti consentiti dalle zone gialle e arancioni;
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di generi di prima necessità indicate nell’allegato 23 (pg.197). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • Sospese le attività dei servizi di bar e ristorazione. Resta consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 18, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Sospese le attività di servizi alla persona, (compresi parrucchieri, barbieri e centri estetici) fatto salvo per lavanderie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri;
  • Chiusura di musei, biblioteche e altri istituti di cultura, gli archivi, i parchi archeologici e i complessi monumentali;
  • Sospese tutte le attività sportive e atletiche, gli eventi e le competizioni, anche nei centri sportivi all’aperto. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.
  • Consentito lo svolgimento di attività motoria individuale presso la propria abitazione e lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure.

  • Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen: ingresso con Certificazione verde COVID-19 (vedi sotto)
  • Quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna e Irlanda del Nord
  • Per quanto riguarda l’India, Bangladesh e Sri Lanka, sono estese fino al 30 luglio 2021 le misure vigenti per gli ingressi in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti.

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si consiglia in ogni caso di visionare con attenzione l’apposito portale dedicato ai rientri dall’estero.

Via libera alla certificazione verde

Dal 17 giugno è attivo il Decreto che definisce le modalità di rilascio della Certificazione verde digitale COVID-19, il cosiddetto “Green Pass“. La certificazione è gratuita per tutti e contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità. A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli. Il documento attesta una delle seguenti condizioni:

  • la vaccinazione contro il Covid-19, anche in prima dose, da almeno 14 giorni
  • l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore
  • la guarigione dall’infezione

La Certificazione verde COVID-19 si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali:

In caso di difficoltà o indisponibilità nell’uso di strumenti digitali, è possibile recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generalepediatra di libera sceltafarmacista, che hanno accesso al sistema della Tessera Sanitaria.

(ultimo aggiornamento venerdì 13 agosto – ore 19:30)

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