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Coronavirus e misure di sicurezza: tra vaccinazioni e suddivisioni in zone

Coronavirus e misure di sicurezza: tra vaccinazioni e suddivisioni in zone

La pandemia da Nuovo Coronavirus ha colpito duramente l’Italia e gran parte dei Paesi a livello mondiale, rendendo necessarie straordinarie misure di emergenza sanitaria. Nella mappa interattiva della Protezione Civile è possibile monitorare in tempo reale la situazione del contagio su tutto il territorio nazionale.

Dopo le misure più stringenti di lockdown della “Fase 1” per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 è iniziata la cosiddetta “Fase 2” che ci vedrà convivere con il virus. Questa fase è suddivisa in Fase 2A “Transizione iniziale” e Fase 2B “Transizione avanzata”, che ci ha accompagnato durante i mesi estivi, seguita dalla “seconda ondata” che durante il periodo autunnale ha portato a ulteriori restrizioni e misure di sicurezza valide per tutto il territorio nazionale.

In questo speciale approfondimento, che verrà aggiornato in caso di necessità, troverete maggiori informazioni sulle misure governative e su come comportarsi durante il 2021, con la suddivisione del Paese in zone e la partenza della campagna di vaccinazione.

Le vaccinazioni e la suddivisione in zone

La grande novità del 2021 è data dall’inizio della campagna vaccinale, che durerà molti mesi, ma costituirà un importante strumento per superare l’emergenza sanitaria. Il piano strategico nazionale può essere consultato nell’apposito portale del Ministero della Salute; a questo link è invece possibile seguire l’andamento delle vaccinazioni, suddivise per Regioni.

Nel frattempo, continuano a valere i principi fondamentali che dovranno guidare la nostra socialità: tutti coloro che presentano i sintomi del contagio e una temperatura corporea maggiore di 37,5°C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. Inoltre rimane valido il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e l’obbligo di indossare la mascherina sia nei luoghi chiusi che all’aperto, con l’eccezione della propria abitazione.

Il DPCM del 14 gennaio proroga le misure attualmente in vigore (stabilite dal DPCM del 3 novembre) e la suddivisione del Paese in zone, aggiungendo una quarta zona chiamata “zona bianca”, in cui le Regioni possono entrare oppure uscire a seconda dell’andamento dei contagi. Alcune misure sono valide per tutto il territorio nazionale, altre sono diverse a seconda delle zone, seguendo un criterio incrementale collegato al rischio e all’andamento del contagio nei territori specifici, sulla base dello specifico documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. Le regioni sono divise in quattro zone: bianca gialla, arancione e rossa. Sarà il Ministero della Salute a sancire l’uscita o l’ingresso in una di queste zone, con le rispettive misure da adottare.

Con gli ultimi decreti del Governo Draghi, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure che rimarranno in vigore fino al 30 aprile:

  • È consentito, una sola volta al giorno (tranne che in zona rossa), spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le 5:00 e le ore 22:00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
  • Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • I permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, sono state stabilite misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore:

  • Per i territori in zona gialla vengono invece applicate le misure per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
  • Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Il provvedimento inoltre dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica in presenza fino alla prima media. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Infine il decreto legge del 31 marzo:

  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi delle Pubbliche Amministrazioni bloccati a causa delle pandemia;
  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, a patto che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni del Ministero della salute;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).

Zona bianca: gravità bassa

La zona bianca può scattare solo per quelle Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Zona gialla: gravità moderata

Queste misure sono valide per tutto il territorio nazionale:

  • Coprifuoco: dalle 22 alle 5 sono consentiti solo spostamenti per esigenze di lavoro, salute o necessità;
  • Riduzione al 50% della capienza massima dei mezzi di trasporto;
  • Vietate le sagre, le fiere e feste al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose;
  • Sospese le sale giochi, bingo, casinò e centri scommesse;
  • Sospesi i congressi, i convegni e gli eventi, salvo che in modalità telematica a distanza. Le manifestazioni pubbliche sono possibili solo in forma statica, osservando il distanziamento interpersonale;
  • Sospese palestre, piscine, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per i presidi sanitari obbligatori o chi svolge prestazioni essenziali di assistenza;
  • Sospesi parchi a tema e divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi;
  • Rimane la sospensione per sale da ballo e discoteche;
  • Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
  • Per la pubblica amministrazione, le riunioni devono svolgersi in modalità telematica a distanza. Si dispone inoltre la differenziazione di orario di ingresso del personale;
  • Sono sospese le prove e i concorsi, a eccezione di quelli in ambito sanitario o che si svolgano in modalità telematica;
  • Divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
  • L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
  • Strade e piazze dei centri urbani possono essere chiuse al pubblico dopo le ore 21:00, per evitare situazioni di assembramento; l‘accesso a parchi, ville o giardini pubblici è sempre condizionato al rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale.

Infine, si raccomanda di non spostarsi se non per necessità, motivi di lavoro o di studio, salute o accesso ai servizi non sospesi; si raccomanda inoltre di non ospitare più di quattro persone non conviventi nella propria abitazione e, in tal caso, di utilizzare sempre la mascherina.

Sport

Sono sospesi gli sport di contatto, la relativa attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e tutte le competizioni, comprese quelle ludico-amatoriali. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale. Devono svolgersi all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse oppure all’aperto, senza la presenza di pubblico. È consentito l’allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, in forma personale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri.

Musei, teatri e cinema

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Scuola

Confermata l’apertura dei servizi per il primo ciclo di istruzione, ovvero le scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondaria di primo grado, le cui lezioni continueranno a svolgersi in presenza, ma con utilizzo delle mascherine sopra i sei anni di età. Le scuole superiori dovranno invece adottare almeno 50% di didattica in presenza, alternata a teledidattica, tranne che per attività di laboratorio. Chiuse anche le università, che devono predisporre piani di organizzazione delle attività a distanza, salvo che per le matricole e le attività di laboratorio.

Tuttavia, i Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni, oppure nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Negozi e locali commerciali

I locali commerciali possono rimanere aperti, a patto di rispettare gli specifici protocolli di sicurezza ed evitando di far rimanere i clienti all’interno più del tempo necessario all’acquisto. Le principali limitazioni riguardano bar, ristoranti e attività di ristorazione:

  • Orario di apertura ridotto dalle 5:00 alle 18:00;
  • Il servizio ai tavoli consentito per un massimo di quattro persone, a meno che siano conviventi;
  • Dopo le 18:00 è vietato consumare cibi e bevande in prossimità dei locali;
  • Permesso l’asporto e la consegna a domicilio, con divieto di consumazione sul posto;
  • Obbligo di ingressi dilazionati e di esposizione di un cartello con numero massimo di persone ammesse;
  • Alberghi e altre strutture ricettive potranno continuare i servizi di ristorazione, soltanto per i loro clienti;
  • Restano aperti gli autogrill e gli esercizi che forniscono alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Nelle giornate festive e prefestive rimarranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ma potranno restare aperte le farmacie, i punti vendita di generi alimentari, i tabaccai e le edicole al loro interno.

Zona arancione: gravità elevata

Per le regioni che rientrano nella zona arancione, caratterizzata dal livello medio di gravità sulla base dello “scenario di rischio di tipo 3” elaborato dall’ISS, si attivano le seguenti restrizioni aggiuntive:

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo per motivi di lavoro, salute o necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari allo svolgimento della didattica in presenza, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute o necessità, oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
  • Chiusura di musei, biblioteche e altri istituti di cultura, gli archivi, i parchi archeologici e i complessi monumentali;
  • Sospese le attività dei servizi di bar e ristorazione. Resta consentita la consegna a domicilio e l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Zona rossa: gravità massima

Per le regioni che rientrano nella zona rossa, caratterizzata dal livello più alto di gravità sulla base dello “scenario di rischio di tipo 4” elaborato dall’ISS, si attivano le seguenti restrizioni aggiuntive:

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, e ogni spostamento all’interno dei territori, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari allo svolgimento della didattica in presenza, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Non sono consentiti gli spostamenti giornalieri verso abitazioni private nei limiti consentiti dalle zone gialle e arancioni;
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di generi di prima necessità indicate nell’allegato 23 (pg.197). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • Sospese le attività dei servizi di bar e ristorazione. Resta consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 18, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Sospese le attività di servizi alla persona, (compresi parrucchieri, barbieri e centri estetici) fatto salvo per lavanderie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri;
  • Chiusura di musei, biblioteche e altri istituti di cultura, gli archivi, i parchi archeologici e i complessi monumentali;
  • Sospese tutte le attività sportive e atletiche, gli eventi e le competizioni, anche nei centri sportivi all’aperto. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.
  • Consentito lo svolgimento di attività motoria individuale presso la propria abitazione e lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • Sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

L’ordinanza 30 marzo 2021 del Ministro della Salute applica ulteriori limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20. L’ordinanza, in vigore dal 31 marzo al 6 aprile 2021, prevede che al rientro in Italia sia obbligatorio:

  • sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
  • sottoporsi a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni
  • sottoporsi al termine dell’isolamento di cinque giorni ad un ulteriore test molecolare o antigenico

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si consiglia in ogni caso di visionare con attenzione l’apposito portale dedicato ai rientri dall’estero.

Le riaperture sono condizionate al monitoraggio da parte dello Stato e delle Regioni, che potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione su specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica; possono inoltre stabilire una diversa data di ripresa delle attività, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

La app “Immuni”

Il mantenimento della fase di transizione è condizionato al raggiungimento di adeguate risorse per il tracciamento dei contatti, isolamento e quarantena. L’app IMMUNI (disponibile su Apple Store Google Store) è la risposta governativa alla necessità di contact-tracing: disponibile gratuitamente, attiva già da qualche giorno in alcuni territori, funzionante in tutta Italia dal 15 giugno. L’impiego dell’applicazione è volontario e ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività; sono state superate molte criticità sulla privacy che erano originariamente state annunciate.

Il funzionamento è semplice: gli utenti installano l’app e, se sono entrati in contatto con soggetti successivamente risultati positivi al tampone, verranno avvisati con una notifica. Ciò consentirà loro di rivolgersi tempestivamente al medico di medicina generale. Quando le strutture sanitarie e le Asl riscontrano un nuovo caso positivo, infatti, potranno inserire un codice con il permesso del soggetto stesso: a questo punto il sistema invierà la notifica agli utenti con i quali il caso positivo è stato a stretto contatto.

Anziani e soggetti a rischio

Dal momento che le persone più anziane, gli affetti da patologie croniche e gli immunodepressi fanno parte delle categorie maggiormente a rischio, si raccomanda la massima attenzione nei loro confronti, soprattutto nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani. È fatta espressa raccomandazione a queste tipologie di persone di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

(ultimo aggiornamento giovedì 1 aprile – ore 17:00)

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